Last Updated on: 7th Settembre 2020, 05:54 pm
Ultima modifica il 7 Settembre 2020 da Ufficio Comunicazione
(14 settembre 2012)
Indicazioni per candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a.s. 2012/2013.
La domanda di partecipazione agli esami di Stato,
conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria di 2° grado, da parte dei
candidati esterni, va prodotta al Direttore Generale dell'Ufficio Scolatico Regionale
(U.S.R.) territorialmente competente in relazione alla sede di attuale
residenza del candidato, entro
il 30 novembre 2012, a norma dall'art. 3, comma 11 del DPR n. 323 del
23/07/1998.
Eventuali domande tardive sono prese in considerazione,
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il
ritardo, purché siano presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2013.
Il Direttore Generale, verificato
il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della
residenza, provvede ad assegnare i candidati esterni agli istituti scolastici
statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso
ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella
domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo
indirizzo, nella regione.
Il Direttore Generale darà comunicazione
agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la
scuola di assegnazione.
Eventuali richieste di deroghe al superamento dei limiti
territoriali provinciali o regionali, devono
essere presentate al Direttore Generale dell'U.S.R. della regione di residenza
accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai
sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale
che giustifica l'eventuale eccezione al superamento dell'ambito organizzativo
territoriale provinciale o regionale imposto dalla legge 25/10/2007, n. 176.
I candidati esterni
non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, per l'ammissione all'esame di
Stato, devono documentare di aver frequentato con esito positivo in Italia o
presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione
secondaria di secondo grado, ovvero devono aver comunque conseguito il titolo
di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di
secondo grado.
I candidati esterni sono ammessi all'esame di Stato solo previo superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7 dell'O.M.
41/2011 (cfr. legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7;
art.1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167).
Normativa di riferimento:
C.M. n. 95 del 24 ottobre 2011 e precedenti CC.MM.
n. 90/2007, n. 77/2008, n. 85/2009 e n. 85 /2010
O.M. n. 41 dell'11 maggio 2012, artt. 3, 4, 5 e 7 100.85 Kb