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Last Updated on: 7th Settembre 2020, 05:54 pm

Ultima modifica il 7 Settembre 2020 da Ufficio Comunicazione

(2 marzo 2020)
U R G E N T E

"Prot. Alisa n. 5143 del 02 Marzo 2020

Su indicazione del Presidente
Giovanni Toti e della Vicepresidente Assessore alla Sanità Sonia Viale, nelle
prossime ore le opportune determinazioni.

DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1 marzo 2020


i.           
art. 4 comma c) "la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e nelle scuole
di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria
ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991 n. 6 di durata superiore a 5
giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di
certificato medico, anche in deroga delle disposizioni vigenti
".



Ad integrazione e parziale rettifica della "Circolare esplicativa per
certificato medico malattia di riammissione a scuola" trasmessa in data 28
febbraio u.s., si precisa quanto segue.



Si ricorda che il certificato
medico NON è necessario se l'assenza è riferibile esclusivamente al periodo di
chiusura della scuola prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5
giorni e NON è intervenuta una malattia infettiva soggetta a notifica
obbligatoria.



Per le assenze per le quali NON
è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in forma
scritta un'autocertificazione che riporti di:


"Non aver contratto una malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria, non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto
contatti con casi sospetti o confermati".


Per ogni dubbio è possibile
rivolgersi al pediatra, al medico di famiglia o contattare Numero Unico
Emergenza 112.


ii.           
Art. 3 comma b) "
nei servizi educativi per l'infanzia 
di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle 
università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di
maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute 
di  cui all'allegato 4"



Si indicano di seguito le
caratteristiche dei prodotti da utilizzare:



1)      Soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio mani (rif. allegato 4 punto a)
: devono
essere un presidio medico chirurgico
contenenti la quantità minima di alcol
del 60% (gel in commercio nella grande distribuzione di solito non indicano
quantità di alcol; quantità inferiori non hanno potere germicida)



2)      Prodotti
disinfettanti a base di cloro o alcol per le superfici (rif. allegato 4 punto
f)
:


a.      
A base di ipoclorito di sodio  alla percentuale dello 0,1%
(corrispondente 1000 ppm). Devono essere presidi medico chirurgici.


b.     
Non usare la candeggina domestica né l'alcol denaturato al 95% perché
non sono presidi medici chirurgici
.



Si raccomanda di leggere attentamente le etichette per un uso corretto
dei prodotti, in particolare per il tempo di contatto con le superfici. 



Cordiali saluti


Walter Locatelli
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALISA"

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Ufficio Scolastico Regionale Liguria
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