Last Updated on: 7th Settembre 2020, 05:54 pm
Ultima modifica il 7 Settembre 2020 da Ufficio Comunicazione
(2 marzo 2020)
U R G E N T E
"Prot. Alisa n. 5143 del 02 Marzo 2020
Su indicazione del Presidente
Giovanni Toti e della Vicepresidente Assessore alla Sanità Sonia Viale, nelle
prossime ore le opportune determinazioni.
DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1 marzo 2020
i.
art. 4 comma c) "la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e nelle scuole
di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991 n. 6 di durata superiore a 5
giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di
certificato medico, anche in deroga delle disposizioni vigenti".
Ad integrazione e parziale rettifica della "Circolare esplicativa per
certificato medico malattia di riammissione a scuola" trasmessa in data 28
febbraio u.s., si precisa quanto segue.
Si ricorda che il certificato
medico NON è necessario se l'assenza è riferibile esclusivamente al periodo di
chiusura della scuola prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5
giorni e NON è intervenuta una malattia infettiva soggetta a notifica
obbligatoria.
Per le assenze per le quali NON
è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in forma
scritta un'autocertificazione che riporti di:
"Non aver contratto una malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria, non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto
contatti con casi sospetti o confermati".
Per ogni dubbio è possibile
rivolgersi al pediatra, al medico di famiglia o contattare Numero Unico
Emergenza 112.
ii.
Art. 3 comma b) "nei servizi educativi per l'infanzia
di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle
università, negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di
maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute
di cui all'allegato 4"
Si indicano di seguito le
caratteristiche dei prodotti da utilizzare:
1) Soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio mani (rif. allegato 4 punto a): devono
essere un presidio medico chirurgico contenenti la quantità minima di alcol
del 60% (gel in commercio nella grande distribuzione di solito non indicano
quantità di alcol; quantità inferiori non hanno potere germicida)
2) Prodotti
disinfettanti a base di cloro o alcol per le superfici (rif. allegato 4 punto
f):
a.
A base di ipoclorito di sodio alla percentuale dello 0,1%
(corrispondente 1000 ppm). Devono essere presidi medico chirurgici.
b.
Non usare la candeggina domestica né l'alcol denaturato al 95% perché
non sono presidi medici chirurgici.
Si raccomanda di leggere attentamente le etichette per un uso corretto
dei prodotti, in particolare per il tempo di contatto con le superfici.
Cordiali saluti
Walter Locatelli
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALISA"